A NORMA DELL’ART. 13, COMMA 12-TER, DEL D.L. 201/2011 IL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA (ENTRO IL 16 GIUGNO 2015) DEVE ESEGUIRSI APPLICANDO LE ALIQUOTE E LE DETRAZIONI VIGENTI NEI 12 MESI DELL’ANNO PRECEDENTE, VALE A DIRE QUELLE DELL’ANNO 2014, SALVO POI PROCEDERE AD EVENTUALE CONGUAGLIO IN SEDE DI SALDO (16 DICEMBRE 2015) NEL CASO DI VARIAZIONI DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI, DEI CITATI TRIBUTI, DELIBERATE PER IL 2015 (entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio 2015).