Avvisi

Dal 9 maggio 2012 entra in vigore la nuova disciplina, prevista dall'art.5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n.35, che introduce il "cambio di residenza in tempo reale".
I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche non più solo allo sportello comunale, ma anche per raccomandata, per fax e per via telematica.
La trasmissione telematica e' consentita mediante una delle seguenti modalità:
a) sottoscrizione del dichiarante con firma digitale;
b) identificazione del dichiarante attraverso carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi;
c) trasmissione attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d) acquisizione mediante scanner di copia della dichiarazione e di copia del documento d'identità del dichiarante e trasmissione tramite posta elettronica semplice.

La dichiarazione, per essere accettata, deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti nell'apposito modulo, pubblicato sia sul sito del Ministero dell'Interno che sul sito di questo Comune nell’area tematica “Certificati, documenti, dichiarazioni”.

Fermo restando che la decorrenza giuridica del cambio di residenza decorre sempre, come già avviene ora, dalla data di presentazione della dichiarazione, entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni "documentate".
Nel caso di cambio di residenza con provenienza da altro comune, entro gli ulteriori e successivi 5 giorni lavorativi il comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione ed alla verifica dei dati forniti dal dichiarante.

Il Comune, entro 45 giorni dalla dichiarazione procede all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica (innanzi tutto l'effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990).
In caso di accertamento negativo l'interessato sarà cancellato dall'anagrafe con effetto retroattivo e sarà denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

Tutte le comunicazioni e le dichiarazioni anagrafiche relative al comune di ROCCASCALEGNA dovranno essere trasmesse ad uno dei seguenti indirizzi:

Presentazione diretta allo sportello
Ufficio anagrafe
Via Roma, 12 (piano terra) Roccascalcgna
Tel.: 0872-987111
Orario di apertura al pubblico
dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Indirizzo postale (invio a mezzo raccomandata)
Comune di ROCCASCALEGNA
Ufficio Anagrafe
Via Roma, n.12
66040 - ROCCASCALFGNA

Fax Ufficio Anagrafe
0872/987547
e-mail semplice
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Posta Elettronica Certificata
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